Nell’ambito delle prerogative degli ispettori del lavoro, «oggetto particolare» è il potere di disposizione disciplinato dall’art. 14 del d. lgs. n. 124/2004. La norma, novellata dall’art. 12- bis del d.l. n. 76/2020, prevede che «il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative».
Scopo della riforma era, almeno nelle intenzioni, semplificare l’esercizio del potere ispettivo, ampliando la possibilità di garantire una tutela sostanziale ai lavoratori e fornendo un appoggio legislativo maggiormente puntuale rispetto alla disciplina previgente. L’originario art. 14, infatti, prevedeva in modo laconico che «le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell’ambito dell’applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive».
Articolo pubblicato sul numero 02.2021 del Corriere delle Paghe, mensile de Il Sole 24 Ore. Approfondimento a cura di Dario Ceccato e Giovanna Pistore.