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Il comma 1 dell’art. 17 del d.l. 41/2021 ha apportato delle modifiche all’articolo 93 del d.l. 18/2020 sostituendo il primo comma e prevedendo quanto segue:
1. in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Il comma 2 dell’art. 17 del d.l. 41/2021 precisa inoltre che:
2. le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute. Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i datori di lavoro possono rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza delle causali e senza obbligo di rispettare la regola dello stop & go tra un contratto e il successivo.

Nuova proroga o rinnovo senza causali per contratti a tempo determinato/condizioni

Una scelta che consente di evitare il ripristino della disciplina ordinaria, nella parte in cui rende necessaria l’indicazione delle causali nei contratti a tempo determinato che siano rinnovati dopo la scadenza, oppure siano prorogati per un periodo che determina il superamento della durata complessiva oltre i dodici mesi.

Le condizioni per potere usufruire dell’agevolazione sono quindi tre:

  1. il rinnovo o la proroga non devono determinare, sommati con i periodi di lavoro già svolti, il superamento della durata massima complessiva di ventiquattro mesi
  2. il rinnovo o la proroga possono essere stipulati per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando il limite prima ricordato
  3. il ricorso al regime acausale agevolato è ammesso per una sola volta.

Con riferimento all’ultima condizione però, va precisato, ed è di notevole importanza, che il legislatore ha introdotto un parziale correttivo a questo vincolo rispetto a quanto decretato in precedenza, stabilendo che nell’applicazione del nuovo regime acasuale non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.

Questa disposizione è particolarmente utile in questo momento che stiamo vivendo perché produce l’effetto di azzerare per tutti i datori di lavoro le eventuali proroghe o rinnovi acasuali già fruiti, rimettendo quindi tutti in condizione di accedere al regime semplificato, anche se è già stato fruito nei mesi scorsi. 

L’agevolazione è applicabile anche ai contratti in somministrazione?

La risposta è sicuramente si.

Il comma 2 dell’art. 34 del d.lgs. 81/2015 stabilisce infatti che in caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2 (intervallo), 23 (limite di contingentamento) e 24 (diritto di precedenza).

Lo stesso Ministero del Lavoro, in data 3 marzo 2021, rispondendo ad un quesito della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), in merito all’applicabilità o meno dell’articolo 8, comma 1, lett. a) del d.l. 104 del 14 agosto 2020 alla somministrazione, ha confermato come la deroga sia applicabile anche ai contratti di somministrazione a termine che, in via eccezionale, in considerazione del perdurare della fase emergenziale, potranno essere rinnovati o prorogati oltre i 12 mesi anche in assenza di causali, fermo il rispetto degli altri limiti previsti dalla legge.

Questo allo scopo anche, ha aggiunto l’Ente, di evitare il ricorso agli strumenti di sostegno al reddito che sarebbe invece necessario attivare in favore di quei lavoratori cessati, per il periodo occorrente alla loro ricollocazione nel mercato del lavoro.

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