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In data 6 aprile 2021 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge delega 46/2021 finalizzata al riordino delle misure volte al sostenimento delle famiglie e all’incremento della natalità, mediante il nuovo istituto denominato “assegno unico e universale”.

Data la difficoltà della attivazione già dal mese di luglio 2021 (data inizialmente ipotizzata), il Governo ha deciso di procedere gradualmente, prevedendo una modifica più radicale delle previsioni correlate alla famiglia solo con decorrenza gennaio 2022.

In data 04 giugno 2021 è stato quindi approvato dal Consiglio dei Ministri un Decreto-legge che contiene “misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”. Lo scopo di questo intervento normativo risulta essere una temporanea modifica della disciplina degli assegni al nucleo familiare e l’estensione della platea dei beneficiari attraverso un c.d. “assegno ponte”, nell’attesa della riforma complessiva sulle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, sugli ANF e sulle altre misure a sostegno della famiglia.

Vediamo quindi le caratteristiche principali della norma ponte, applicabile dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021.

Decorrenza della misura temporanea

Il nuovo assegno pro tempore (c.d. assegno ponte) decorrerà dal prossimo 1° luglio 2021 e terminerà al 31 dicembre 2021, proprio un “ponte” normativo in attesa della più ampia riforma per la quale il Governo ha ricevuto delega.

Beneficiari della misura

Il nuovo “assegno ponte” spetta ai soli nuclei familiari che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore (ad esempio lavoratori autonomi, soggetti inattivi, percettori di reddito di cittadinanza etc.), pur avendo un figlio minore di 18 anni a carico.

Per accedere al novizio assegno “ponte”, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un ISEE inferiore a 50.000 euro annui e deve rispettare congiuntamente i seguenti requisiti:

  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale
  • essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  • essere domiciliato o residente in Italia e avere almeno un figlio a carico, sino al compimento del diciottesimo anno d’età
  • essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Importi erogati

L’assegno viene corrisposto sulla base:

  • del numero di figli minorenni presenti nel nucleo familiare
  • della situazione economica della famiglia attestata dall’ISEE.

L’importo mensile dell’assegno temporaneo è erogato in maniera piena fino ad un ISEE di 7.000 euro, decrescendo poi proporzionalmente, fino ad azzerarsi con un ISEE pari a 50.000 euro.

Il beneficio medio riferibile alla misura per il periodo che va dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 è pari a circa 1.056 euro per nucleo familiare e 674 euro per figlio.

Ipoteticamente, per un nucleo familiare con un solo figlio, l’assegno va da un minimo di 30 euro mensili, ad un massimo di 217,80 euro mensili, in relazione all’ISEE familiare. Tali importi vanno poi ragguagliati in caso di:

  • nuclei con due figli (maggiorazione del 30% per ogni figlio minore)
  • se vi sono figli con disabilità (maggiorazione di 50 euro mensili).

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa ma per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

L’assegno “ponte” è compatibile con il reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni e dai Comuni, oltre ad essere esente da IRPEF.

Domanda di assegno unico

La domanda dovrà essere effettuata in modalità telematica all’INPS, entro il 31 dicembre 2021 (con la corresponsione di eventuali arretrati dal 1° luglio 2021 ove la domanda sia effettuata entro il 30 settembre 2021) attraverso l’apposito servizio sul portale INPS, il contact center o un patronato.

La pubblicazione dell’apposita procedura INPS è prevista dall’istituto entro la fine del mese di giugno, In sostanza le domande saranno quindi presentabili dal 1° luglio 2021, con possibilità di richiedere gli arretrati se presentate entro il 30 settembre 2021, altrimenti decorreranno dal mese di presentazione.

L’erogazione della misura avviene successivamente mediante accredito diretto sull’IBAN indicato nella domanda (ovvero tramite bonifico domiciliato) data la tipologia di beneficiari, i quali non sono per la maggior parte sostituiti d’imposta.

Cosa cambia per i soggetti già percettori di ANF?

Il nuovo assegno pro tempore spetta ai soli nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore, mentre quelli che hanno i requisiti continueranno a percepire i classici ANF, con una modifica economica.

Dal 01.07.2021 al 31.12.2021 gli ANF rimarranno infatti i medesimi, con una maggiorazione economica pari a 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli e a 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

L’INPS, a seguito della modifica, ha emanato in data 17 giugno 2021 il messaggio 2331/2021 al quale viene allegata la nuova tabella di riferimento per gli ANF da corrispondere ai lavoratori nella seconda parte del 2021.

Cosa succederà dal 2022

La legge delega prevede verso il Governo una delega per “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”, verrà quindi probabilmente resa strutturale la misura dell’assegno unico e universale per tutte le famiglie con almeno un figlio di età inferiore ai 21 anni ed a carico.

Potranno beneficarne inoltre non i soli lavoratori dipendenti ma anche i lavoratori autonomi, i lavoratori incapienti e le famiglie con componenti disoccupati.

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