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In data 27 novembre 2021 è entrato in vigore il Decreto-legge 172 del 26 novembre 2021 contenente misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 per lo svolgimento delle attività economiche sociali. Tale decreto prevede l’introduzione di un green pass “rafforzato”, introdotto dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, anche nelle “zone bianche”.

Vediamo nel prosieguo le principali novità e modifiche introdotte.

Obbligo vaccinale

L’art. 1 del Decreto in trattazione stabilisce che, a far data dal 15 dicembre 2021, l’adempimento dell’obbligo vaccinale comprenderà il ciclo vaccinale primario e la somministrazione della successiva dose di richiamo, i cui termini saranno indicati con circolare del Ministero della Salute.

Esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario

Per quanto concerne tali soggetti, viene imposto l’obbligo di sottoporsi a vaccinazione comprensiva, sempre a decorrere dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini che verranno definiti con circolare del Ministero della salute.

Viene inoltre confermato che per gli esercenti professioni sanitarie la vaccinazione rappresenta requisito essenziale per lo svolgimento della professione e della prestazione lavorativa (fatte salve le ipotesi di accertato pericolo per la salute per le quali, previa attestazione del medico generale, l’obbligo vaccinale può essere omesso o differito).

Gli ordini degli esercenti le professioni sanitarie saranno tenuti a verificare, attraverso apposita piattaforma (Piattaforma nazionale-DGC), il possesso della certificazione verde e l’avvenuta vaccinazione. Qualora dalla verifica dovesse emergere il mancato completamento dell’obbligo vaccinale, anche con riferimento alla dose di richiamo, l’ordine sarà tenuto ad invitare l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta, i documenti che attestino l’avvenuta vaccinazione, l’omissione o il differimento.

Nel caso in cui fosse stata avanzata richiesta di vaccinazione, il personale dovrà presentare la documentazione di avvenuta prenotazione della somministrazione del vaccino, che dovrà essere effettuata non oltre 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Una volta eseguita la vaccinazione, l’interessato dovrà trasmettere, entro 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione accertante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

Conseguenze del mancato obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitaria e gli operatori di interesse sanitario

L’accertamento del mancato adempimento all’obbligo vaccinale comporta:

  • l’obbligo di comunicazione dell’inadempimento, da parte dell’Ordine professionale, alle Federazioni nazionali competenti, nonché al datore di lavoro qualora si trattasse di personale avente un rapporto di lavoro dipendente;
  • l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie, efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente (e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro), del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Nei casi in cui l’obbligo vaccinale fosse omesso o differito, il datore di lavoro, per i periodi corrispondenti, può adibire a mansioni anche diverse il personale, senza decurtazione della retribuzione.

Estensione dell’obbligo vaccinale

Rilevante novità ha riguardato l’estensione della vaccinazione obbligatoria anche a categorie che, in precedenza, non erano investite da tale obbligo.

Con decorrenza dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale, comprensivo di dose di richiamo, viene esteso a nuove categorie:

  • personale amministrativo della sanità;
  • docenti e personale amministrativo della scuola;
  • militari;
  • forze di polizia (compresa la polizia penitenziaria), personale del soccorso pubblico.

Anche in questo caso, viene ribadito come la vaccinazione rappresenti requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative.

I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni sopra elencate, attraverso apposita piattaforma, verificano il possesso della certificazione verde. Qualora dalla verifica emerga il mancato completamento dell’obbligo vaccinale anche con riferimento alla dose di richiamo, i responsabili inviteranno l’interessato a produrre:

  1. entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta i documenti che attestino l’avvenuta vaccinazione, l’omissione o il differimento;
  2. se il personale non ha completato il ciclo vaccinale dovrà presentare la documentazione di avvenuta prenotazione della somministrazione del vaccino da eseguirsi entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. Dovrà inoltre presentare, entro 3 giorni dall’avvenuta somministrazione, la certificazione accertante l’adempimento dell’obbligo vaccinale.

Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, nei termini sopra indicati, comporta l’immediata sospensione dall’attività lavorativa, efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato al datore di lavoro dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Estensione dell’obbligo vaccinale

Modificando il D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 87/2021, il decreto in trattazione porta con sé importanti novità relative alla durata delle certificazioni verdi, riducendone il periodo di validità da 12 a 9 mesi.

Estensione dell’impiego delle certificazioni verdi

Il nuovo D.L. 172/2021 ha modificato l’art. 9-bis del D.L. 52/2021 prevedendo la soppressione dell’ultimo periodo della lettera a), comma 1, il quale consentiva ai soli soggetti muniti di green pass l’accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio “ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati”.

Nel rimuovere tale eccezione, il D.L. 172/2021 ha contestualmente aggiunto, al comma 1, la lettera a-bis), la quale prevede che anche per l’accesso ad alberghi e altre strutture ricettive sia necessario essere in possesso della certificazione verde.

L’obbligo del possesso della certificazione verde viene inoltre esteso:

  • agli spazi adibiti a spogliatoi e docce per l’attività sportiva;
  • ai servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale;
  • ai servizi di trasporto pubblico locale.

Per tutti i predetti settori, le disposizioni si applicano a decorrere dal 6 dicembre 2021.

Impiego delle certificazioni verdi di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione

Il D.L. 172/2021 aggiunge all’art. 9-bis del D.L. 52/2021 il comma 2-bis, il quale prevede quanto segue:

“Nelle zone gialla e arancione, la fruizione dei servizi, lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, limitati o sospesi ai sensi della normativa vigente, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 […]”.

Il nuovo super green pass consentirà, peraltro, di accedere a determinate attività che sarebbero altrimenti oggetto di restrizioni in zona gialla nei seguenti settori:

  • spettacolo;
  • eventi sportivi;
  • ristorazione al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e delle mense e catering   continuativo su base contrattuale.
  • feste e discoteche;
  • cerimonie pubbliche.

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