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La Legge di Bilancio 2022 è intervenuta in maniera incisiva sul regime fiscale, innovando, per quel che riguarda i nostri fini, le seguenti tematiche: la revisione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF; la modifica alla disciplina delle misure previste dal D.L. 3/2020 (trattamento integrativo e ulteriore detrazione) e la modifica della disciplina delle detrazioni per familiari a carico.

Revisione degli scaglioni e delle aliquote IRPEF

A decorrere dal 1° gennaio 2022 viene previsto, dall’art. 1 della L. 234/2021, un sistema di tassazione così basato:

  • Reddito fino a 15.000 euro: IRPEF pari al 23%;
  • Reddito tra 15.001 e 28.000 euro: IRPEF pari al 25%;
  • Reddito tra 28.001 e 50.000 euro: IRPEF pari a 35%;
  • Reddito oltre i 50 mila euro: IRPEF pari al 43%.

Di seguito, al fine di agevolare il confronto con il precedente sistema, si riportano due tabelle:

Aliquote e scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 2021

Reddito

Aliquota

Fino a 15.000 euro

23%

Da 15.000 euro a 28.000 euro

27%

Da 28.000 euro a 55.000 euro

38%

Da 55.000 euro a 75.000 euro

41%

Oltre 75.000 euro

43%

 

Aliquote e scaglioni in vigore dal 1° gennaio 2022

Reddito

Aliquota

Fino a 15.000 euro

23%

Da 15.000 euro a 28.000 euro

25%

Da 28.000 euro a 50.000 euro

35%

Oltre 50.000 euro

43%

 

Queste novità apportate agli scaglioni e alle aliquote IRPEF, possono così essere rappresentate:  

Reddito

Irpef lorda 2021

Irpef lorda 2022

Differenziale

     5.000,00

1.150,00

     1.150,00

 

   10.000,00

2.300,00

     2.300,00

 

   15.000,00

3.450,00

     3.450,00

 

   20.000,00

4.800,00

     4.700,00

     -100,00  

   25.000,00

6.150,00

     5.950,00

      -200,00  

   30.000,00

7.720,00

     7.400,00

      -320,00  

   35.000,00

9.620,00

     9.150,00

      -470,00  

   40.000,00

      11.520,00

   10.900,00

      -620,00  

   45.000,00

      13.420,00

   12.650,00

      -770,00  

   50.000,00

      15.320,00

   14.400,00

      -920,00  

   55.000,00

      17.220,00

   16.550,00

      -670,00  

   60.000,00

      19.270,00

   18.700,00

      -570,00  

   65.000,00

      21.320,00

   20.850,00

      -470,00  

   70.000,00

      23.370,00

   23.000,00

      -370,00  

   75.000,00

      25.420,00

   25.150,00

      -270,00

 

Dall’ultima tabella è possibile concludere che: per i redditi medio/alti si assisterà, a partire da quest’anno, a un considerevole vantaggio fiscale e che, pertanto, si tratta di una riforma che porterà un beneficio maggiore alla parte di popolazione con redditi più elevati.

Modifica detrazioni per lavoro dipendente

La Legge di Bilancio 2022 apporta modifiche anche all’art. 13 del DPR 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, c.d. “TUIR”), rimodulando la disciplina delle detrazioni per lavoro dipendente.

Nello specifico, a partire da quest’anno, spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a:

  1. 880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
  2. 910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro
  3. 910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

Viene inoltre introdotta un’ulteriore detrazione, laddove la Legge di Bilancio prevede che la detrazione spettante, come sopra determinata, debba essere aumentata di un importo pari a 65 euro, se il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 35.000 euro.

Nella pratica, la quantificazione delle detrazioni per lavoro dipendente sopra riportata si traduce nelle seguenti formule:

Fino al 31 dicembre 2021

Reddito fino a 8.000 euro

1.800 euro

Reddito da 8.000 euro a 28.000 euro

978 euro + 902 x (28000-RC) / 20000

Reddito da 28.000 euro a 55.000 euro

978 euro x (55000-RC) / 27000

 

Dal 1° gennaio 2022

Reddito fino a 15.000 euro

1.800 euro

Reddito da 15.000 euro a 28.000 euro

1.910 euro + 1190 x (28000-RC) / 13000

Reddito da 28.000 euro a 50.000 euro

1.910 euro x (50000-RC) / 22000

 

La traduzione delle nuove modifiche alla disciplina del trattamento fiscale evidenzia, ancora una volta, il beneficio verso le fasce di reddito tra i 20.000 e i 45.000 euro, come da tabella sottostante.

Reddito

Detrazioni art.13 – anno 2021

Detrazioni art.13 – anno 2022

Trattamento fiscale 2021 complessivo (Irpef lorda meno detrazioni ar.t 13)

Trattamento fiscale 2022

Complessivo (Irpef lorda meno detrazioni ar.t 13)

Delta differenziale

5.000,00

1.150,00

1.150,00

 

 

 

10.000,00

1.789,80

1.880,00

510,20

420,00

-90,2

15.000,00

1.564,30

1.880,00

1.885,70

1.570,00

-315,7

20.000,00

1.338,80

2.642,31

3.461,20

2.057,69

-1.403,51

25.000,00

1.113,30

2.249,62

5.036,70

3.700,38

-1.336,32

30.000,00

905,56

1.801,36

6.814,44

5.598,64

-1.215,81

35.000,00

724,44

1.302,27

8.895,56

7.847,73

-1.047,83

40.000,00

543,33

868,18

10.976,67

10.031,82

-944,85

45.000,00

362,22

434,09

13.057,78

12.215,91

-841,87

50.000,00

181,11

      –    

15.138,89

14.400,00

-738,89

55.000,00

 

 

17.220,00

16.550,00

-670

60.000,00

 

 

19.270,00

18.700,00

-570

65.000,00

 

 

21.320,00

20.850,00

-470

70.000,00

 

 

23.370,00

23.000,00

-370

 

Modifica del trattamento integrativo e abrogazione dell’ulteriore detrazione d’imposta

Alle nuove aliquote e alla ridefinizione delle detrazioni ex art. 13 del TUIR, si affianca la ridefinizione del sistema del trattamento integrativo, c.d. ex bonus Renzi, introdotto e disciplinato dal D.L. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2020.

Trattamento Integrativo

Nel dettaglio si riportano le modifiche all’art. 1 (trattamento integrativo): «Nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato testo unico, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, se il reddito complessivo non è superiore a 15.000 euro» […] «il trattamento integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 (detrazioni per carichi di famiglia) e 13,comma 1 (ulteriori detrazioni per lavoro dipendente), delle detrazioni di cui all’art. 15 comma 1, lettere a) e b) e comma 1-ter (interessi passivi mutui), limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettera c) (spese sanitarie) e 16-bis) (detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici) nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda»;

Rimane salva e pacifica, quindi, la corresponsione del trattamento integrativo per i redditi fino a 15.000 euro.

Tutt’altro che agevole risulterà, invece, la determinazione del diritto alla percezione del trattamento integrativo per quei soggetti aventi redditi collocati nella fascia tra 15.000 euro e 28.000 euro, attesa la strana formulazione della seconda parte dell’art. 1, comma 1, che prevede il diritto al trattamento integrativo solamente all’avverarsi delle seguenti disposizioni:

  1. diritto alle detrazioni ex art. 13 (dipendente), art. 12 (familiari a carico), detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lett c) congiuntamente ad eventuali spese per oneri specifici (interessi su mutui e spese recupero patrimonio edilizio) solamente se gli stessi sono stati sostenuti entro fine anno (termine specifico al 31.12.2021);
  2. l’ammontare di tali detrazioni deve essere superiore all’imposta lorda dovuta dal lavoratore. Pertanto, il lavoratore deve trovarsi nella situazione di incapienza d’imposta;
  3. all’avversarsi delle condizioni a) e b) il lavoratore beneficerà del trattamento integrativo pari al differenziale tra detrazioni per oneri e spese di cui al precedente paragrafo a) e valore dell’imposta lorda dovuta. Tutto ciò entro il limite massimo di 1.200 euro.

Facendo un esempio, se un lavoratore ha un reddito di 25.000 euro, l’imposta lorda sarà pari a 5.950 euro e le detrazioni ex art 13 (lavoro dipendente) sono pari a 2.249,62 euro. Per poter beneficiare completamente del trattamento integrativo, il valore delle detrazioni fiscali per oneri dovrà essere pari a 4.900,38 (5.950,00 – 2.249,62 – 4.900,38 = 1.200,00).

È evidente che tale situazione può essere verificata solamente in sede di dichiarativo fiscale considerando il fatto che le detrazioni per oneri hanno una variazione annuale non preventivabile.

Ulteriore Detrazione d’Imposta

A decorrere dal 1° gennaio 2022, è abrogata l’ulteriore detrazione d’imposta prevista dall’art. 2 D.L. 3/2020. Pertanto, non vi sarà alcun ulteriore beneficio per la fascia reddituale tra i 28.000 e i 40.000 euro.

È evidente che, l’esame degli aggiornamenti normativi per quanto attiene le detrazioni art. 13 congiuntamente all’abrogazione della detrazione ex d.l. 3/2020 porta a considerare assorbita nelle nuove detrazioni art. 13 il valore della detrazione fiscale ex d.l. 4/2020, come evidenziato nella tabella sottostante.

 

Reddito

Detrazioni art 13 – anno 2021

Trattamento integrativo Detrazione dl 3/2020 2021

Detrazioni art 13 – anno 2022

Trattamento integrativo Detrazione dl 3/2020 2022

Trattamento fiscale 2021 complessivo

Trattamento fiscale 2022 complessivo

Delta differenziale

5.000,00

1.150,00

 

1.150,00

       

10.000,00

1.789,80

1.200,00

1.880,00

1.200,00

689,80

780,00

-90,20

15.000,00

1.564,30

1.200,00

1.880,00

1.200,00

685,70

370,00

-315,70

20.000,00

1.338,80

1.200,00

2.642,31

-1.200,00)

2.261,20

857,69

-1.403,51

25.000,00

1.113,30

1.200,00

2.249,62

-1.200,00)

3.836,70

2.500,38

-1.336,32

30.000,00

905,56

1.131,43

1.801,36

5.683,02

5.598,64

-84,38

35.000,00

724,44

960,00

1.302,27

7.935,56

7.847,73

-87,83

40.000,00

543,33

868,18

10.976,67

10.031,82

-944,85

45.000,00

362,22

434,09

13.057,78

12.215,91

-841,87

50.000,00

181,11

15.138,89

14.400,00

-738,89

55.000,00

       

17.220,00

16.550,00

-670,00

60.000,00

       

19.270,00

18.700,00

-570,00

65.000,00

       

21.320,00

20.850,00

-470,00

70.000,00

       

25.420,00

25.150,00

-270,00

 

 

Detrazioni per carichi di famiglia

L’introduzione dell’assegno unico universale comporterà, a partire dal 1° marzo 2022, l’assorbimento delle detrazioni fiscali per i figli di età inferiore a ventuno anni e di tutta una serie di misure a sostegno del nucleo familiare.

Pertanto, a partire dal 1° marzo 2022, le detrazioni per figli spetteranno solamente ai figli con più di 21 anni nella seguente misura: «950 per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati di età pari o superiore a 21 anni».

Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del TUIR, dal 1° marzo 2022, si applicheranno esclusivamente per il coniuge (art. 12, comma 1, lett. a) e per gli altri familiari a carico.

È evidente che una valutazione di convenienza e congruità rispetto alle previsioni dell’Assegno Unico risulta complicata e collegata al tema dell’ISEE.

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