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01 marzo 2022

Tempo di lettura 8 m.

Lo scorso 21 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri ha reso noto il DPCM relativo alla “programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari nel territorio dello stato per l’anno 2021”, seguito in data 05.01.2022 dalla circolare n. 116 (circolare redatta congiuntamente da ministero dell’interno, del lavoro e delle politiche agricole) rappresentativa delle modalità di presentazione delle istanze. 

I succitati atti stabiliscono che i cittadini non comunitari sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, nel limite massimo di n. 69.700 unità. Tale valore massimo è diversificato per settore e tipologia di assunzione. 

Con nota n. 359 del 9 febbraio 2022, il ministero ha attribuito le quote per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo, ex articoli 3, 4 e 6, D.P.C.M. 21 dicembre 2021, agli ITL.

Sono queste le disposizioni che dobbiamo rispettare quando dobbiamo gestire e valutare l’ingresso in Italia di lavoratori dall’estero quando non ricorrono le casistiche previste agli artt. 27 e seguenti del TUI (per l’appunto denominati anche “ingressi fuori quota”). 

Vediamone i dettagli insieme. 

Lavoro non stagionale e autonomo

Delle complessive 69.700 unità, n. 27.700 sono riservate a lavoratori non stagionali e autonomi. 

Di queste 27.700, 20.000 unità sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’edilizia e turistico – alberghiera per i cittadini di Paesi terzi che hanno sottoscritto o sono in procinto di sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria. 

Le citate n. 20.000 unità sono a loro volta così ripartite: 

  • n. 17.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina; 
  • n. 3.000 lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi con i quali nel corso dell’anno 2022 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria.

Le rimanenti 7.700 unità sono così suddivise: 

  • sono ammessi in Italia 100 cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d’origine ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 
  • Sono ammessi n. 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela. 
  • È autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di: 
    1. n. 4.400 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
    2. n. 2.000 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 
    3. n. 200 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea. 
  • È inoltre autorizzata, la conversione in permessi di soggiorno per lavoro autonomo di: 
    1. n. 370 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione professionale; 
    2. n. 30 permessi di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro dell’Unione europea.
  • È consentito l’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo di n. 500 cittadini non comunitari residenti all’estero, appartenenti alle seguenti categorie: 
    1. imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro; 
    2. liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; 
    3. titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; 
    4. artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850; 
    5. cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012, n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.

Lavoratori stagionali

Sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero, i cittadini non comunitari residenti all’estero, entro le 42.000 unità. Questa quota fa riferimento ai lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini dei Paesi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a), ovvero i cittadini di cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d’Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina. 

Di questi una quota di 1.000 unità è riservata ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a), che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale almeno una volta nei cinque anni precedenti e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale. 

È inoltre riservata per il settore agricolo, una quota di 14.000 unità ai lavoratori non comunitari, cittadini dei Paesi indicati all’articolo 3, comma 1, lettera a), le cui istanze di nulla osta all’ingresso in Italia per lavoro stagionale anche pluriennale, siano presentate dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro di Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative). Tali organizzazioni assumono l’impegno a sovraintendere alla conclusione del procedimento di assunzione dei lavoratori fino all’effettiva sottoscrizione dei rispettivi contratti di lavoro, ivi compresi gli adempimenti di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

Ministero del Lavoro nota 359 del 9 febbraio 2022

Il ministero ha fornito con la nota in questione i numeri delle quote per lavoro subordinato (stagionale e non) ed autonomo, ex articoli 3, 4 e 6, agli Ispettorati territoriali del lavoro.

Nello specifico si riportano di seguito i passaggi principali. 

Con riferimento alle previsioni dell’articolo 3, comma 1, lett. a) destinate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e del turistico-alberghiero, la Direzione Generale assegna, tramite il sistema informatizzato SILEN, agli Ispettorati territoriali del lavoro n. 14.000 quote (delle 17.000 previste dal DPCM) indistinte per settore produttivo, sulla base del fabbisogno segnalato, sentite le parti sociali. 

Con riferimento alle quote previste all’articolo 4: 

– rispetto alle quote riservate ad ingressi di lavoratori stranieri che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del T.U.I.), la Direzione Generale comunica che provvederà ad assegnare la relativa quota su richiesta degli Ispettorati territoriali del lavoro competenti, previo riscontro positivo del nominativo del lavoratore inserito nell’elenco pubblicato sul SILEN

– con riferimento agli ingressi riservati a lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela, le relative quote non vengono ripartite a livello territoriale, rimanendo nella disponibilità della Direzione Generale, che provvederà ad assegnarle sulla base delle specifiche richieste che perverranno agli Sportelli Unici per l’Immigrazione e che saranno alla stessa segnalate dagli Ispettorati territoriali del lavoro

– rispetto alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, la Direzione prevede una provvisoria ripartizione territoriale di n. 3.200 quote (delle 7.000 previste dal DPCM), sulla base delle istanze di conversione pervenute sul sistema SPI e comunicate dal Ministero dell’Interno alla data dell’8 febbraio u.s..

 

Con riferimento alle quote per ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero, previste dall’articolo 6: 

– la Direzione riporta una prima ripartizione territoriale, di n. 13.700 quote (delle 28.000 previste dal DPCM), di cui n. 595 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale, sulla base del fabbisogno di manodopera stagionale non comunitaria segnalato dagli Ispettorati territoriali del lavoro e scaturito dalle consultazioni effettuate a livello locale; 

– tutte le 14.000 quote riservate alle istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo provenienti dalle sei organizzazioni professionali dei datori di lavoro Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative), sono state ripartite a livello territoriale sulla base delle istanze pervenute sul sistema SPI, e comunicate dal Ministero dell’Interno alla data del 4 febbraio u.s.. Come indicato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 1° febbraio 2022, gli Ispettorati territoriali del lavoro procederanno ad espletare prioritariamente l’istruttoria delle suddette pratiche, in deroga al principio cronologico di arrivo di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, ai fini del rilascio del competente parere. Una volta esaurita la quota di 14.000 unità riservata alle organizzazioni professionali, gli Ispettorati potranno istruire tutte le pratiche secondo l’ordine cronologico di arrivo sul sistema SPI ed impegnare la quota complessivamente destinata al lavoro stagionale/pluriennale attribuita alla provincia di riferimento.

Qualora dovessero manifestarsi fabbisogni locali superiori alle quote attribuite a livello provinciale, si ammette la possibilità per gli Uffici territoriali di richiedere ulteriori quote al fine di dare riscontro alle richieste presentate agli Sportelli Unici per l’Immigrazione.

La domanda

È disponibile l’applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all’indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it (accedendo come di consueto tramite le credenziali SPID) a partire dal 12.01.2022. 

Le tempistiche di presentazione delle richieste di nulla osta sono:

  • dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 per l’assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni.

Rientrano tra queste domande anche quelle per i lavoratori non stagionali nel settore dell’autotrasporto, dell’edilizia del turismo relative ai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l’Italia. Invece per i cittadini, di quei Paesi il cui accordo di cooperazione in materia migratoria non è ancora in vigore, le domande potranno essere trasmesse solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.

  • dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022 per l’assunzione di lavoratori stagionali.

Come l’anno passato, prerequisito necessario per la compilazione e l’inoltro telematico delle domande è il possesso di un’identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell’Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

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