Tra le diverse disposizioni della Legge di Bilancio del 2022 (Legge n°234/2021) non era passato inosservato l’art 1 comma 137 il quale, con l’intento meritevole di consegnare una agevolazione a quelle madri che volessero rientrare, dopo quel miracolo inspiegabile che si chiama nascita, nel posto di lavoro, disponeva letteralmente: “In via sperimentale, per l’anno 2022, e’ riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternita’ e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.
Come sempre, per quanto la norma sia fonte del diritto, si attendevano le istruzioni operative per applicare il disposto in parola, con annessi fondamentali chiarimenti. La pubblicazione della circolare INPS n°102 del 19 settembre 2022 ha ricordato alle aziende e professionisti quanto disposto dalla legge di bilancio.
Al di là delle istruzioni meramente operative e dei codici di autorizzazione da richiedere (codice OU da esporre nei flussi uniemens), l’ente amministrativo ha provato a colmare alcuni dubbi applicativi dell’agevolazione senza, a detta dello scrivente, riuscire nell’intento.
Articolo pubblicato sul numero 43 del 28 ottobre 2022 della Guida al Lavoro, settimanale de Il Sole 24 Ore. Approfondimento a cura di Dario Ceccato.