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Per quanto sia evidente come le restrizioni stiano timidamente lasciando il posto ad una normalità che stenta a voler ritornare, la tematica dei lavoratori fragili e della loro giusta tutela risulta essere decisamente attuale, forse anche in virtù di una previsione di “nuove aggregazioni” nei luoghi di lavoro. Già l’art 26 del D.L. 18/2020 aveva disciplinato, con molte difficoltà, l’assenza (si direbbe necessitata) di tali lavoratori dal luogo di lavoro. Il recente messaggio INPS n. 1126 del 2022 ci consente una ricostruzione, sempre attuale, dei istituti riferiti ai lavoratori affetti da gravi patologie. 

La definizione di ‘lavoratore fragile’ si estrapola, innanzitutto, dalla circolare congiunta n. 13 del 4 settembre 2020 dei Ministeri del Lavoro e della Salute ove si afferma, con riferimento all’emergenza epidemiologica in atto, che “il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave ed infausto: esso può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche, sia di tipo epidemiologico, sia di tipo clinico”.

Nella medesima circolare il Ministero chiarisce come il mero requisito dell’età non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità giuridicamente sostenibile. In particolare, non risulterebbe rilevabile alcun automatismo fra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di debolezza. In tal contesto, la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione, va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio.

Per i lavoratori fragili quindi, fin dai primi inizi dell’epidemia da Covid, il Legislatore ha disposto una specifica tutela all’ articolo 26 c. 2 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 statuendo che per i dipendenti dei settori privato e pubblico in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) o in possesso della certificazione degli organi medico legali delle Asl attestante la condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o da svolgimento di terapie salvavita, l’intero periodo di assenza dal servizio debitamente certificato, fino al termine iniziale del 31 luglio 2020, è equiparato a degenza ospedaliera.

Non solo. I periodi in argomento non producono effetti ai fini del conteggio del periodo di comporto disciplinato dagli specifici contratti di riferimento. Questa disposizione appare quantomeno tautologica, giacchè risulta evidente come il concetto di “assenza” del citato dall’art 26 in parola non possa essere confuso con la “malattia” (ovvero presenza di una inidoneità assoluta temporanea allo svolgimento di attività lavorativa). Nulla, invece, risulta variato con riguardo al limite massimo indennizzabile per la tutela previdenziale secondo la specifica disciplina.

Dal 31 luglio 2020, come noto, si arriva al 15 ottobre 2020, tramite la legge di conversione 126/2020 del decreto legge 104/2020 (c.d. “decreto Agosto”). Il successivo decreto legge 41/2021 (decreto Sostegni), convertito in legge 69/2021, ha poi esteso la tutela fino al 30 giugno 2021, sempre laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità di lavoro agile ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 26.

In seguito l’art. 9 del decreto legge 105/2021, apportando modifiche al comma 2-bis dell’art. 26 del decreto legge n.18/2020, ha novellato i disposti in trattazione, introducendo la possibilità che la prestazione in smart-working sia possibile anche attraverso l’adibizione dei dipendenti fragili in mansioni diverse, ricomprese nella medesima categoria od area di inquadramento, secondo la definizione derivante dalla contrattazione collettiva, o in svolgimento di specifiche attività formative professionali “da remoto”.

Successivamente, l’articolo 2-ter del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, ha ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela per i lavoratori “fragili”.

Da ultimo, in questo susseguirsi di norme emergenziali, il decreto legge 221/2021 ha prorogato la tutela fino al 28 febbraio 2022. Come se non bastasse, in fase di conversione del decreto in legge, all’articolo 17 è stato aggiunto il comma 3-bis, quale proroga delle “disposizioni di cui all’articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27” e con ciò arrivando, almeno per ora, al 31 marzo 2022.

Articolo pubblicato sul numero 04 del 09 aprile 2022 de Il Corriere delle Paghe, mensile de Il Sole 24 Ore. Approfondimento a cura di Dario Ceccato e Elisa Boscaro.