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In data 6 aprile 2021 è stato aggiornato il protocollo di intesa tra governo e parti sociali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus all’interno degli ambienti di lavoro.

Il Protocollo aggiorna, a distanza di un anno, i precedenti protocolli condivisi e sottoscritti nel 2020, il 14 marzo e il 24 aprile, quando lo stato di emergenza epidemiologica era stato da poco dichiarato.

Alla luce degli ultimi provvedimenti adottati dal Governo e in considerazione delle nuove varianti del virus che si stanno diffondendo e che provengono da differenti parti del mondo, si è ravvisata la necessità di determinare nuove linee guida in grado di agevolare le imprese ad adottare protocolli di sicurezza che azzerino – o quantomeno riducano – il rischio di contagio nello svolgimento delle rispettive attività produttive.

Ci troviamo, infatti, in una situazione differente rispetto allo scorso anno quando, nella fase di totale lockdown, la gran parte delle imprese si era vista costretta alla chiusura e alla sospensione totale dell’attività. Oggi è, invece ammessa la prosecuzione delle attività produttive a condizione che siano garantiti adeguati livelli di protezione a coloro che lavorano.

Nel confermare i caposaldi delle misure anti-contagio (distanza interpersonale di almeno un metro, obbligo di indossare i Dispositivi di Protezione Individuale, lavaggio frequente delle mani con acqua e sapone e utilizzo di gel disinfettante, spostamenti limitati all’interno degli ambienti di lavoro e negli spazi comuni), il Protocollo aggiornato introduce e incentiva il ricorso ad altre misure.

Riassumiamo pertanto i principali aggiornamenti introdotti, ribadendo alcune misure e concetti “fondamentali” che devono essere sempre applicati.

Utilizzo incentivato degli ammortizzatori sociali, del lavoro agile e delle ferie e congedi retribuiti

Nelle premesse del Protocollo, troviamo l’incentivazione al ricorso agli ammortizzatori sociali laddove l’adozione di tale misura possa essere utile alle imprese per mettere in atto tutte le misure anti-contagio e, quindi, ridurre la diffusione del virus rendendo più sicuri e salubri gli ambienti di lavoro, sospendendo le attività nei reparti non indispensabili alla produzione.

Oltre agli ammortizzatori sociali, viene altresì rinnovato l’invito a ricorrere, quanto più possibile, a modalità di lavoro agile o da remoto e a fruire di ferie e congedi retribuiti.

Modalità di ingresso in azienda

Principale novità è rappresentata dalla tematica della riammissione in servizio dopo assenza determinata da positività al COVID-19. A seguito dell’infezione da COVID-19, il lavoratore potrà essere riammesso al lavoro nel rispetto delle modalità previste, da ultimo, dalla Circolare del Ministero della salute n. 15127 del 12 aprile 2021, che configura le varie fattispecie che potrebbero configurarsi.

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

Coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto potrebbero continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (nello specifico, quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Sul punto, converrebbe pertanto comunicare ai lavoratori che nel caso in cui dovessero contrarre il virus con sintomi gravi e ricovero, dovrebbero fornire al proprio datore di lavoro le opportune informazioni.

B) Lavoratori positivi sintomatici

Tali lavoratori (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati positivi ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

I lavoratori sintomatici e i lavoratori asintomatici (lett. B e C), per essere riammessi in azienda dovranno inviare al datore di lavoro, anche in modalità telematica e per il tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione.

Nel caso in cui i lavoratori positivi con guarigione certificata da tampone negativo avessero contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi, questi non dovranno essere considerati “contatti stretti con obbligo di quarantena” ma potranno essere riammessi in servizio.

D) Positivi lungo termine

Coloro che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

Tali lavoratori saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. Anche in questo caso, il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro.

ll periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Per la fattispecie dei lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno non è prevista, salvo specifica richiesta del lavoratore, la necessità che il medico competente effettui la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione. 

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore è tenuto ad informare il proprio medico curante, che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile.

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico.

Modalità di accesso dei fornitori esterni

Nel confermare le disposizioni già adottate con protocollo del 24 aprile 2020, viene introdotto un aspetto relativo alla privacy nell’ipotesi in cui in presenza di dipendenti di aziende terze operanti nello stesso sito produttivo, un lavoratore dovesse risultare positivo al tampone. In questo caso l’appaltatore è tenuto ad informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo tutti gli elementi utili all’individuazione di eventuali contratti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.

Pulizia e sanificazione in azienda

In merito a tale aspetto, nulla viene introdotto e innovato.

Tuttavia, si rammenta l’importanza di sanificare periodicamente i locali, gli spazi comuni e le singole postazioni di lavoro (con particolare attenzione a tastiere, dispositivi touch screen, mouse) con opportuni detergenti igienizzanti.

Anche in questo caso viene incentivato l’utilizzo degli ammortizzatori sociali per organizzare la sanificazione e la pulizia degli ambienti di lavoro.

Precauzioni igieniche personali

Rimangono ferme tutte le seguenti misure:

  • l’azienda è tenuta a mettere a disposizioni mezzi detergenti per le mani
  • è raccomandata la frequente pulizia delle mani utilizzando acqua e sapone
  • i detergenti per le devono essere accessibili a tutti i lavoratori (a tal proposito di consiglia la collocazione di appositi dispenser in punti facilmente individuabili)
  • viene favorita la preparazione da parte dell’azienda stessa di liquido detergente rispettando le indicazioni disposte dall’OMS.

Dispositivi di Protezione Individuale

Il protocollo aggiornato del 6 aprile 2021 identifica quali sono i dispositivi di protezione individuale (DPI), considerando tali le “mascherine chirurgiche”.

In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Si ricorda che, in una logica di prestazione svolta senza contatti con altre persone, l’utilizzo di mascherine chirurgiche o altri DPI non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.

Ad ogni modo, sarà compito dell’azienda stabilire quali siano i DPI più adeguati da utilizzare, sulla base dei rischi propri dell’attività.

Organizzazione aziendale

Con riferimento alle trasferte nazionali ed internazionali, viene prevista una collaborazione del datore di lavoro con il MC e il RSPP, i quali devono tenere conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferte, con particolare riguardo all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.

Gestione di una persona sintomatica in azienda

Qualora una persona presente in azienda dovesse sviluppare febbre (>37,5° C) e altri sintomi tipici del COVID-19 (infezione respiratoria o simil-influenzali come la tosse), è tenuta a comunicarlo immediatamente all’ufficio del personale.

Si procederà quindi al suo isolamento e a quello degli altri presenti. Al momento dell’isolamento, ciascuno dovrà essere dotato di mascherina chirurgica.

L’azienda collaborerà con le competenti autorità per definire eventuali contatti stretti.  

Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS

Un particolare e importante ruolo viene affidato al medico competente, il quale:

  • collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST al fine di identificare e attuare tutte le misure anti-contagio­­
  • attua la sorveglianza sanitaria ai fini della tutela dei lavoratori fragili
  • potrà suggerire di adottare particolari strategie di testing/screening che riterrà utili al contenimento della diffusione del COVID-19
  • collabora con l’autorità sanitaria (ULSS) identificando eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al virus.

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