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Con la legge delega numero 46 del 1° aprile 2021, entrata in vigore il 21 aprile 2021, il governo dovrà adottare, entro 12 mesi, una o più disposizioni normative atte a riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico.
Trattandosi di una legge delega, sarà necessario attendere l’emanazione delle relative leggi attuative, ma appare nel frattempo opportuno conoscerne i punti fondamentali.
Criteri di proporzione della misura a sostegno dei figli
L’assegno unico sarà assicurato ai componenti del nucleo familiare (i beneficiari) per ogni figlio considerato a carico, sulla base della situazione economica familiare, misurata per il tramite dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
L’ISEE misura il livello economico complessivo del nucleo familiare, a differenza di quanto accade ad oggi per i c.d. “assegni per il nucleo familiare”, i quali tengono conto del solo reddito del nucleo familiare.
La prestazione dell’assegno unico sarà garantita in pari misura ad entrambi i genitori ovvero, in loro assenza, a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Nuove modalità di erogazione
L’assegno unico potrà essere richiesto per il tramite di un’erogazione mensile, similmente a quanto è stato finora per gli assegni per il nucleo familiare, ovvero tramite l’accesso ad un credito d’imposta atto ad abbattere le imposte sul reddito del soggetto beneficiario.
L’assegno andrà a sostituire molte prestazioni ad oggi erogate da diversi enti (come vedremo di seguito), con l’intento di semplificarne la gestione e la rapidità di erogazione.
Viene stabilita, dalla stessa legge delega, la compatibilità piena della nuova misura con l’erogazione del reddito di cittadinanza.
Soggetti ricompresi nel computo
L’assegno unico sarà riconosciuto mensilmente:
- per ciascun figlio minorenne a carico;
- per i c.d. “nascituri”, già dal settimo mese di gravidanza.
- per i figli maggiorenni ma con una specifica decurtazione dell’importo.
In caso il beneficio sia richiesto per figli con età superiore ai 18 anni (a carico), lo stesso sarà garantito solo fino al compimento del ventunesimo anno di età. In questo caso vi sarà anche la possibilità di richiedere che la prestazione sia corrisposta direttamente al figlio maggiorenne, favorendone l’autonomia.
L’assegno è comunque concesso solo nel caso in cui il figlio maggiorenne frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale, un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa limitata (con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale), ovvero sia registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia per il lavoro o svolga il servizio civile universale.
Saranno apportate delle maggiorazioni, in misura compresa tra il 30% ed il 50%, dell’assegno unico in caso di figli con disabilità fino al compimento, anche in questo caso, dei 21 anni di età. Oltre tale limite di età l’assegno sarà comunque garantito ai genitori di figli diversamente abili, ma senza la relativa maggiorazione, e purché il figlio risulti comunque a carico.
Requisiti di accesso alla prestazione
Il richiedente l’assegno dovrà cumulativamente:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
- essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio
- essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
Quali misure andrà a sostituire l’assegno Unico?
L’assegno unico è volto a sostituire una serie di misure a sostegno delle famiglie, tra le quali:
- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, come previsto dall’articolo 65 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Una misura introdotta circa 20 anni fa, la quale prevede una prestazione economica aggiuntiva per le famiglie con 3 figli minorenni a carico
- il premio alla nascita/adozione, previsto dall’articolo 1, comma 353, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016. Introdotto con legge di Stabilità 2017, la prestazione è formata da un contributo una tantum, al compimento del settimo mese di gravidanza ovvero all’atto dell’adozione
- le più conosciute detrazioni IRPEF per figli a carico, previste dal TUIR all’articolo 12, commi 1, lettera c), e comma 1bis, le quali spettano a tutti i lavoratori dipendenti con soggetti a carico, tramite un meccanismo di proporzionalità inversa (su questo punto si attendono chiarimenti delle future leggi di attuazione della delega legislativa)
- il fondo di sostegno alla natalità, disciplinato dall’articolo 1, commi 348 e 349, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli fino a tre anni di età, assicurando presso banche e intermediari specifiche garanzie
- il già citato assegno per il nucleo familiare, previsto dall’articolo 2 del decreto legge n. 69 del 13 marzo 1988 s.m.i
- l’assegno di natalità, da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 340, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Esso è riconosciuto per ogni figlio adottato o nato entro l’anno ed è riconosciuto fino al primo anno di età o fino al primo anno di adozione, sulla base dell’ISEE.
Tempistiche di applicazione
Sembrerebbe intenzione del governo, approntare e definire il nuovo meccanismo del c.d. “Assegno Unico” già a partire da luglio 2021.
A nostro parere, sarebbe forse controproducente l’introduzione di un nuovo sistema di gestione degli assegni al nucleo familiare a metà del corrente anno fiscale. Ad ogni modo attendiamo l’evolversi normativo dei prossimi mesi, a seguito della pubblicazione della legge delega, per trarre delle conclusioni.
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