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Anche quest’anno come previsto dalla normativa italiana, il Governo ha suddiviso le quote e fissato il tetto massimo agli ingressi di lavoratori extracomunitari consentiti in Italia. Il decreto reca anche altre novità: fornisce una procedura funzionale all’espletamento della richiesta preventiva al centro per l’impiego competente, ribadisce il ruolo del CDL nell’ambito dell’iter di rilascio del permesso di soggiorno.
Le principali novità
Il DPCM del 29 dicembre 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 26 gennaio, ha previsto la possibilità di n. 82.705 ingressi in Italia di cittadini stranieri residenti in paesi extracomunitari. Per completezza, si segnala che la quota in questione è più alta di quella dell’anno scorso (pari a 69.700) – è pur vero che un elevato numero di ingressi è riservato al lavoro stagionale.
Nel dettaglio il Governo ha riservato 38.705 ad ingressi per lavoro NON stagionale e autonomo. Di cui:
- 105 sono dedicate ai settori autotrasporto merci per conto terzi, edilizia, turistico-alberghiero e, innovazione di quest’anno, anche ai settori della meccanica, delle telecomunicazioni, dell’alimentare e della cantieristica navale;
- 500 ingressi sono riservati a lavoratori autonomi che appartengano alle seguenti categorie:
- imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di interesse per l’economia italiana, che preveda l’impiego di risorse proprie non inferiori a 500.000 euro, nonché la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
- liberi professionisti che intendono esercitare professioni regolamentate o vigilate oppure non regolamentate né vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni e che rilasciano un attestato di qualità dei servizi e di qualificazione professionale dei soci;
- titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo;
- artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011, n. 850;
- cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up innovative», in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un rapporto di lavoro di natura autonoma con l’impresa.
Come anticipato, la quota maggiore è riservata al lavoro stagionale. Ai fini dei flussi, rientrano nella stagionalità esclusivamente i seguenti settori: agricolo, turistico-alberghiero.
Il decreto precisa anche quest’anno le quote riservate alla conversione di permessi già rilasciati per altro motivo in permessi per lavoro subordinato.
La domanda
L’atteso click day di quest’anno sarà il 27 marzo, a partire dalle 9 del mattino, con applicazione del criterio cronologico. È possibile, a far data dal 30 gennaio scorso, precompilare i moduli. Questa possibilità, riconosciuta fino al 22 marzo 2023, è accessibile tutti i giorni dalle ore 8 del mattino alle 20 di sera, sabato e domenica inclusi. Il tutto deve essere completato accedendo (tramite spid) al portale del ministero dell’interno, cui si può accedere tramite questo link.
Le modifiche alla procedura
Il governo ha inteso sviluppare l’inciso riportato al comma 2 dell’art 22 del testo unico in materia di immigrazione, riportante l’obbligo del datore di lavoro di richiedere al competente centro per l’impiego una verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio italiano, allo svolgimento della mansione necessitata. Trattasi di verifica preventiva, da eseguire quindi prima di procedere alla richiesta di nullaosta vera e propria.
La novità non è la disposizione, che appunto esisteva già. Quello che cambia è che adesso esiste una procedura. Infatti, l’ANPAL, muovendo da tale indicazione ministeriale, ha approvato con decreto n. 10 del 26 gennaio, il modello di “richiesta di personale ai fini della verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”. Il modello è scaricabile a questo link.
Come specificato dall’ANPAL i Centri per l’impiego coinvolgeranno innanzitutto i ricettori di sostegni al reddito (NASpI e reddito di cittadinanza) e chi ha già l’assessment previsto dal programma GOL, in particolare nei settori individuati dal Decreto Flussi.
In particolare, il centro per l’impiego può rilasciare al datore di lavoro l’attestazione di indisponibilità in uno di questi casi:
- entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta non è stato trovato personale rispondente alle caratteristiche richieste;
- entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta, e dopo aver proposto al datore di lavoro uno o più lavoratrici/lavoratori rispondenti alle caratteristiche richieste, riceve dallo stesso il rifiuto motivato delle proposte;
- entro 20 giorni lavorativi dalla richiesta i lavoratori che ha inviato al colloquio di selezione con il datore di lavoro non si sono presentati e non hanno fornito un motivo valido per l’assenza.
Il tutto presuppone un impegno da parte del datore di lavoro nel comunicare tempestivamente al centro per l’impiego: ogni informazione utile al fine di identificare il giusto soggetto; l’esito del colloquio (eventuale inidoneità del soggetto o anche il mancato svolgimento del colloquio stesso).
La procedura preventiva rappresentata, vale per tutti tranne: lavoratori stagionali; istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato percorsi di formazione all’estero (ex art 23 TUI).
Al fine di ridurre il dilatarsi delle tempistiche connesse al rilascio del nulla osta, in questo caso è inoltre previsto che: trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande, in assenza di emersione di ragioni ostative, si ritiene automaticamente rilasciato il nulla osta. Per di più, questo viene inviato automaticamente alle rappresentanze diplomatiche italiane dello Stato d’origine, a loro volta tenuti al rilascio del visto di ingresso (entro 20 giorni).
Il CDL
Sempre nell’ottica di tagliare le lungaggini nel rilascio del nulla osta, il Governo ribadisce quanto in precedenza già affermato con il cd Decreto semplificazioni fiscali (D.L. n. 73/2022). Ovvero, le verifiche prima riservate all’Ispettorato territoriale del lavoro, sono demandate a CDL, avvocati e commercialisti.
Sulla base di apposite indicazioni dell’INL, l’analisi deve avere ad oggetto:
- la capacità patrimoniale del datore di lavoro: la capacità di sostenere tutti gli oneri di assunzione in relazione al numero di personale richiesto e di mantenere, nel tempo, una struttura patrimoniale bilanciata che le permetta di operare in modo equilibrato. Rientra in questa capacità, la verifica del possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o fatturato non inferiore a 30.000€ annui, alla luce dell’ultima dichiarazione dei redditi / ultimo bilancio d’esercizio. Questa verifica non deve essere svolta con riferimento a datori di lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitano l’autosufficienza, che intenda assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza;
- equilibrio economico-finanziario: possibilità dell’impresa di far fronte autonomamente agli obblighi di pagamento assunti e agli investimenti necessari. Anche qui, sarà necessario verificare il possesso di un reddito imponibile/fatturato non inferiore a 30.000€ con riferimento a ciascun soggetto che si intende assumere;
- fatturato: somma dei ricavi ottenuti dall’impresa attraverso cessioni di beni e/o prestazioni di servizi per i quali è stata emessa la fattura;
- numero di dipendenti: compresi quelli per i quali si richiede l’ingresso in Italia, con riferimento ai lavoratori subordinati degli ultimi due anni;
- tipo di attività svolta: rilevando anche l’eventuale carattere discontinuo o stagionale della stessa.
In buona sostanza, i professionisti succitati, verificati gli elementi succitati, al ricorrere dei presupposti, rilasciano la propria asseverazione. Questa verifica deve avvenire prima della richiesta del nulla osta, nonché allegata alla stessa.
In aggiunta potranno essere analizzati documenti quali DURC, nonché dichiarazioni datoriali circa l’inesistenza, a titolo esemplificativo, di procedure penali a suo carico in corso.