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TRE DIVERSI LIVELLI DI ALLERTA: GIALLO, ARANCIO O ROSSO 

Il DPCM individua misure restrittive applicate all’intero territorio nazionale (c.d. zone “gialle”), a cui si affiancano misure via via più stringenti per le Regioni con “scenario di tipo 3” (c.d. zone “arancioni”) e per quelle con “scenario di tipo 4” (c.d. zone “rosse”).  

L’appartenenza delle Regioni ad un determinato livello di rischio viene determinata con ordinanza del Ministero della Salute, sentiti i relativi Presidenti.  Queste ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre il 3 dicembre. Circa le misure previste per le zone c.d. “arancioni” o “rosse”, il Ministro della salute, nell’ordinanza in cui individua il livello di allerta, può stabilire che specifiche parti del territorio regionale siano esentate dall’applicazione di tali misure alla luce dell’andamento del rischio epidemiologico.

Il livello di allerta in ciascun territorio viene verificato con frequenza almeno settimanale. La permanenza di un territorio per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta una nuova classificazione. Le misure per i territori “arancioni” o “rossi” vengono applicate a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze ministeriali.

La Regione del Veneto è stata identificata quale “zona gialla”.

ZONE GIALLE

LE MISURE IN VIGORE SULL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE (C.D. ZONE “GIALLE”)

Il DPCM riprende testualmente quasi tutte le misure già introdotte dal precedente decreto del 24 ottobre, che restano quindi in vigore. Di seguito le principali novità introdotte.

  • È vietato spostarsi dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. È possibile muoversi solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
  • Durante il giorno viene fortemente raccomandato di non spostarsi, tranne che per esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità, svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  • Può essere disposta la chiusura al pubblico di strade o piazze in cui si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie. In queste zone resta comunque possibile accedere o uscire per recarsi agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
  • Riguardo alle attività di palestre, piscine, centri benessere e termali, sono consentite unicamente le attività riabilitative e quelle terapeutiche, nonché l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza. 
  • Chiusi musei e mostre.
  • Didattica a distanza per scuole superiori, tranne i laboratori e le attività per studenti disabili.
  • Didattica a distanza per le Università, esclusi gli studenti del primo anno di corso e le attività di laboratorio.
  • I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza. 
  • Sospesi i concorsi pubblici e gli esami di abilitazione, salvo specifiche eccezioni. 
  • Chiuse le attività di vendita in centri commerciali e mercati durante le giornate festive e prefestive, tranne alcune attività c.d. essenziali.
  • La ristorazione per asporto è consentita fino alle 22.00.
  • A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e ferroviario regionale è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento.

Oltre al Veneto, rientrano nelle aree gialle Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria, Province di Trento e Bolzano.

ZONE ARANCIONI

LE ZONE CON SCENARIO DI TIPO 3 E LIVELLO DI RISCHIO ALTO (C.D. ZONE “ARANCIONI”)

Nelle zone con scenario di tipo 3 vengono applicate ulteriori misure di contenimento.

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da questi territori, nonché all’interno dei medesimi. Sono consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, svolgimento della didattica in presenza.
  • È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • È possibile il transito in questi territori per raggiungere territori non soggetti a restrizioni o nei casi consentiti dal DPCM.
  • Sono vietati gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio e abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità, svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune.
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione, tranne mense, catering continuativo, consegna a domicilio, ristorazione con asporto fino alle 22.00.
  • Sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti nelle aree di servizio autostradali, nelle autostrade e negli aeroporti.

Rientrano nelle aree arancioni Puglia e Sicilia.

ZONE ROSSE

LE ZONE CON SCENARIO DI TIPO 4 E LIVELLO DI RISCHIO ALTO (C.D. ZONE “ROSSE”)

Di seguito una sintesi delle ulteriori misure applicate nelle c.d. “zone rosse”.

  • È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita da questi territori, nonché all’interno dei medesimi. Sono consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, svolgimento della didattica in presenza.
  • È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
  • È possibile il transito in questi territori per raggiungere territori non soggetti a restrizioni o nei casi consentiti dal DPCM.
  • È sospeso il commercio al dettaglio, tranne la vendita di generi alimentari e di prima necessità.
  • Sospese le attività dei servizi di ristorazione, tranne mense, catering continuativo, consegna a domicilio, ristorazione con asporto fino alle 22.00.
  • Sempre aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti nelle aree di servizio autostradali, nelle autostrade e negli aeroporti.
  • Consentita attività motoria solo in prossimità della propria abitazione con obbligo di utilizzo dei DPI.
  • Consentita attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.
  • Didattica a distanza tranne che per la scuola dell’infanzia, la primaria, e il primo anno della scuola secondaria di primo grado, i laboratori e le attività con studenti disabili.
  • Didattica a distanza nelle Università.
  • Sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, tranne quelle specificamente indicate in apposito allegato al decreto.

Rientrano nelle aree rosse Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Calabria.

LE MISURE IN MATERIA DI LAVORO

QUALI MISURE IN MATERIA DI LAVORO?

Il nuovo DPCM ribadisce l’applicazione dei Protocolli nazionali adottati il 24 aprile 2020 per le diverse attività produttive. Restano quindi in vigore tutte le misure ivi stabilite.

Alcune novità riguardano le pubbliche amministrazioni, per cui:

  • deve essere attuata la modalità di lavoro agile nella misura più elevata possibile;
  • devono essere adottate tutte le soluzioni utili per assicurare lo smart working ai lavoratori durante la quarantena obbligatoria del figlio convivente e nei confronti dei lavoratori fragili, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione circompresa nella medesima categoria o area di inquadramento. 

Per i datori di lavoro privati, resta sempre fortemente raccomandato l’utilizzo del lavoro agile.

Si ribadisce inoltre la raccomandazione per cui:

  • siano incentivati ferie e congedi retribuiti, nonché gli altri strumenti stabiliti dalla contrattazione collettiva;
  • siano adottati protocolli di sicurezza anti-contagio;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando ammortizzatori sociali.

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