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Con circolare n. 56 del 12 aprile 2021 l’Inps aveva già anticipato ai datori di lavoro ed agli intermediari le prime indicazioni sull’esonero oramai conosciuto come “sgravio under 36”.

Questa agevolazione, come noto, spetta per tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato o per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 con lavoratori di età inferiore ai 36 anni.

Sebbene la nuova misura agevolativa sia stata prevista dalla legge di bilancio 2021 (art. 1 della legge 178/2020, commi da 10 a 15) in realtà nel nostro sistema normativo risultava già presente un’agevolazione molto simile, recante gli stessi intenti: promuovere l’occupazione giovanile stabile.

Parliamo del c.d. “sgravio under 35” il quale, dal 2021, è limitato alle sole assunzioni o trasformazioni per i soggetti “under 30” (come previsto dalla legge 205/2017). Per maggiori informazioni e per un confronto dettagliato dei due istituti vi rimandiamo al nostro articolo in merito.

Misura dell’esonero e requisiti

Per il biennio 2021-2022, l’applicazione dell’esonero under 36 (limite di età pari a 35 anni e 364 giorni) comporta un esonero pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro (escluse, come vedremo, alcune contribuzioni minori) per un massimo di 36 mesi (o di 48 mesi in alcune regioni italiane) e fino al limite di 6.000 euro annui, riproporzionati su base mensile (quindi per un massimo di € 500/mese). Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L’agevolazione spetta in caso di assunzione di lavoratori che alla data della prima assunzione:

  • non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età;
  • non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

L’under 36 trova applicazione anche per i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro o in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche dove la prestazione lavorativa sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Restano esclusi dal beneficio invece i rapporti di apprendistato, i contratti di lavoro intermittente, i contratti di lavoro domestico ed i contratti con personale con qualifica dirigenziale.

Condizioni di fruizione

La fruizione dell’esonero contributivo è subordinata alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  • il lavoratore, alla data della nuova assunzione, non deve aver compiuto 36 anni (età massima di 35 anni e 364 giorni);
  • il lavoratore, nel corso della sua vita lavorativa, non deve essere stato occupato, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • eventuali periodi di apprendistato, svolti in precedenza, non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione;
  • un eventuale rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato non è ostativo all’agevolazione;
  • un eventuale rapporto di lavoro di lavoro domestico a tempo indeterminato non influisce sulla possibilità di riconoscere legittimamente l’agevolazione;
  • il lavoratore non deve aver avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione;
  • non si ha diritto alla fruizione dell’esonero anche laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore;
  • il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva;
  • il datore di lavoro non deve procedere, nei 9 mesi successivi all’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi;
  • il datore di lavoro non deve rientrare tra le imprese del settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” – Financial and insurance activities.

Il Temporary Framework

Nel testo della legge di bilancio 2021, in particolare all’art.1 comma 14, viene chiaramente indicato come la misura dell’under 36 (prevista nel medesimo articolo commi da 10 a 15) viene concessa ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020.

L’agevolazione rientra quindi appieno nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporary Framework), i cui limiti sono ad oggi fissati in 1.8 Milioni di euro per ogni impresa.

Le grandi aziende – in particolare – dovranno quindi valutare attentamente se utilizzare lo sgravio under 36, stante il fatto che molte delle agevolazioni nate nel 2021 rientrano nel Temporary Framework ed il loro utilizzo massivo potrebbe aver già fatto esaurire il platfond di 1.8 Milioni di euro (basti pensare, ad esempio, alla c.d. “Decontribuzione Sud”).

Cumulabilità con altri incentivi

Per quanto l’agevolazione preveda uno sgravio pari al 100% della contribuzione, vi sono due importanti fattori da considerare.

Il primo è che lo sgravio non è applicabile su alcune contribuzioni minori (vedasi punto 4 della circolare INPS 56/2021), il secondo riguarda il limite massimo mensile, fissato in € 500,00.

Potrebbe ben esservi quindi la possibilità che l’esonero in trattazione non vada a coprire l’intera contribuzione mensile, ma solo una parte di essa.

Possiamo quindi cumulare lo sgravio con altri incentivi? La stessa norma ci dice come l’esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi”. Non è quindi possibile, ad esempio, il cumulo con l’agevolazione over 50 o con l’agevolazione per donne disoccupate o svantaggiate. Non è nemmeno possibile fruire dell’esonero in concomitanza con la Decontribuzione Sud, almeno per i medesimi lavoratori.

Il messaggio 3389/2021 del 7 ottobre 2021

Il messaggio recentemente diffuso dall’INPS arriva a poche settimane dall’attesa approvazione UE allo sgravio under 36. La precedente circolare dell’Istituto, n. 56/2021 di aprile 2021, per quanto utile a chiarire alcuni punti fino a quel momento dubbi, ribadiva la non applicabilità della misura fino all’approvazione definitiva dell’unione europea.

Con decisione C (2021) 6827 final del 16 settembre 2021 l’Europa ha autorizzato l’esonero contributivo per tutte le assunzioni o trasformazioni effettuate nel periodo dal 01 gennaio 2021 al il 31 dicembre 2021.

Appare già da qui come l’approvazione, per quanto ottenuta, risulti parziale. La legge di bilancio 2021(L. 178/2020) prevedeva infatti come il regime agevolato riguardasse le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.

Dovremo quindi attendere una successiva, ed eventuale, approvazione da parte dell’UE per l’applicazione della medesima agevolazione anche per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2022, alla quale seguiranno ulteriori istruzioni INPS.

Per fruire dell’esonero in trattazione, le imprese dovranno esporre nell’UNIEMENS, a partire da settembre 2021, i valori di contribuzione sgravata del mese corrente.

Modalità di esposizione in UNIEMENS

Nella denuncia individuale del singolo lavoratore, ed in particolare nei dati retributivi, l’azienda dovrà inserire:

  • nell’elemento “InfoAggCausaliContrib” il codice causale “GI36”, ovvero il codice “GI48” se parliamo di aziende con sede o unità produttiva in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
  • nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione a tempo indeterminato (o di trasformazione).

Specifiche indicazioni sono state fornite per le agenzie di somministrazione.

Esonero arretrato da gennaio a settembre 2021

Nelle denunce di competenza di settembre, ottobre e novembre 2021 potrà essere recuperato anche l’arretrato dello sgravio applicato ma non ancora conguagliato nell’anno in corso, relativo alle mensilità da gennaio 2021 a settembre 2021.

Sarà sufficiente indicare nell’elemento “AnnoMeseRif” del singolo dipendente agevolato le mensilità che si stanno conguagliando nella denuncia. Come sempre, dovremo attendere anche l’aggiornamento delle procedure da parte delle software house il quale, visti i tempi stretti, dovrà essere effettuato a breve.

Da dicembre 2021, gli arretrati non potranno più essere portati a conguaglio e si potrà procedere solo per il tramite di regolarizzazione delle denunce.

Il messaggio ribadisce infine come, ove l’azienda stia fruendo dell’agevolazione under 30 con codice incentivo “GECO”, la quale prevede uno sgravio del 50% della contribuzione e, requisiti permettendo, voglia beneficiare del regime agevolato per le assunzioni under 36, possa farlo.

Per far questo, il datore di lavoro dovrà restituire quanto agevolato durante l’applicazione dell’incentivo under 30 (50% della contribuzione), restituendolo all’INPS tramite denuncia UNIEMENS, applicando contestualmente il nuovo incentivo under 36.

A tal fine, il messaggio riepiloga anche le corrette istruzioni per procedere in questi casi.

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