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Il datore di lavoro che voglia venire incontro alle esigenze del dipendente, concedendogli l’anticipazione del TFR al di fuori dei casi previsti dalla legge, deve prestare molta attenzione al titolo dell’erogazione.
Rivediamo insieme quali sono le caratteristiche degli anticipi ed esaminiamo come procedere in deroga.
I presupposti per l’anticipo del TFR
Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 2120 c.c., i presupposti per l’anticipo del TFR sono:
- Anzianità di servizio di almeno otto anni presso lo stesso datore di lavoro
- Importo dell’anticipazione non superiore al 70% del trattamento maturato alla data della richiesta
- Sussistenza di specifiche causali quali:
– eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche
– acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
L’art. 7, l. n. 53/2000, prevede inoltre che il TFR possa essere anticipato per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione del congedo parentale e dei congedi per la formazione.
L’anticipazione può essere ottenuta per una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.
Regime contributivo e fiscale
Il TFR e le anticipazioni, come noto, non costituiscono retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Quindi, su tali somme non sono dovuti contributi previdenziali. Per le anticipazioni è prevista inoltre l’applicazione del regime della tassazione separata, secondo l’aliquota teorica calcolata sul TFR alla data dell’anticipo che sarà oggetto di riliquidazione al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Di contro per la parte di anticipazione del Fondo TFR riconducibile alla Rivalutazione non sarà dovuta alcuna imposta.
È possibile prevedere condizioni diverse per l’anticipazione del TFR?
La risposta è affermativa.
L’ultimo comma dell’art. 2120 c.c. ammette infatti l’introduzione, da parte della contrattazione collettiva o mediante patto individuale, di condizioni migliorative rispetto al regime codicistico delle anticipazioni. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di anticipazione.
Diversamente, non è possibile incidere in alcun modo sulle modalità di determinazione del trattamento di fine rapporto, salvo l’individuazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (Cass. 22 febbraio 2007, n. 4133).
Ove si proceda mediante patto individuale, è bene che il patto venga formalizzato, in modo da costituire titolo idoneo per l’erogazione. Il patto, in particolare, pur introducendo delle ipotesi di anticipazione in deroga dovrà comunque assolvere alle condizioni prescritte dall’art. 2120, c. 6 ss., c.c.
Di conseguenza, dovranno essere specificati:
- casi di anticipazione
- ammontare dell’anticipazione
- anzianità di servizio prescritta.
Sarebbe inoltre opportuno valutare un’eventuale certificazione del patto, poiché ai sensi dell’art. 79, d. lgs. n. 276/2003, gli effetti dell’accertamento dell’organo preposto alla certificazione permangono anche verso i terzi, e quindi pure nei confronti degli Istituti.
Ove manchino questi elementi costitutivi, la giurisprudenza ritiene che l’erogazione datoriale non sia qualificabile come anticipazione del TFR e, pertanto, tale erogazione viene considerata retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con annessa applicazione del prelievo contributivo, come affermato da ultimo dalla Cassazione 22 febbraio 2021, n. 4670, nella quale si afferma in modo esplicito come “debba sussistere un accordo derogatorio individuale migliorativo congiuntamente agli ulteriori presupposti, quali l’anzianità di servizio e la percentuale di trattamento di anticipazione per poter corrispondere nel rispetto del dettato dell’art. 2120 c.c..” Il rischio, inoltre, è che anche l’autorità fiscale eccepisca il titolo del conferimento, con conseguenti recuperi.
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