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Approvato il decreto-legge “Sostegni”

Mar 22, 2021

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta di venerdì 19 marzo 2021, il decreto-legge “Sostegni”, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.

Gli interventi previsti si articolano in 5 ambiti principali:

  1. sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore
  2. lavoro e contrasto alla povertà
  3. salute e sicurezza
  4. sostegno agli enti territoriali
  5. ulteriori interventi settoriali.

Sostegno alle imprese e agli operatori del terzo settore

Si prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione, nonché per gli enti non commerciali e del terzo settore, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. Per tali interventi, lo stanziamento complessivo ammonta a oltre 11 miliardi di euro.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. 

Il nuovo meccanismo ammette le imprese con ricavi fino a 10 milioni di euro, a fronte del precedente limite di 5 milioni di euro.

L’importo del contributo a fondo perduto sarà determinato in percentuale rispetto alla differenza di fatturato rilevata, come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100mila euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100 mila a 400mila euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, tale importo non potrà essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e non potrà essere superiore a 150mila euro.

Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono inoltre previsti:

  • un Fondo per il turismo invernale;
  • l’aumento da 1 a 2,5 miliardi dello stanziamento per il Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali per autonomi e professionisti;
  • la proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.

Nel decreto inoltre è prevista la cancellazione delle vecchie cartelle esattoriali fino a 5mila euro dal 2000 al 2010 e solo per chi rientra in un tetto di reddito nel 2019 di 30.000 euro. 

Lavoro e contrasto alla povertà

Blocco licenziamenti

In tale ambito, il decreto prevede innanzitutto la proroga del blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021

Si tratta di un blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 30 giugno
2021. Per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 si prevede un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1°luglio 2021 al 31 ottobre 2021 e per l’intero periodo di fruizione dei suddetti trattamenti. Poiché a decorrere dal 1° luglio il blocco dei licenziamenti è collegato alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19, ai datori di lavoro che avviino le procedure di licenziamento resta preclusa la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19.

 

Proroga della Cassa integrazione guadagni

Si prevede per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale “emergenza COVID-19” (articoli 19 e 20 del decreto-legge 18/2020 – cd. “Cura Italia”), da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.

I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.
Il comma 2 prevede la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 18/2020 – cd. “Cura Italia”) da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

 

Fondo sociale per occupazione e formazione

Viene rifinanziato, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione.

 

Lavoratori stagionali e sportivi

Viene prevista una indennità di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi.

L’indennità una tantum da 2.400 euro è riconosciuta ad una vasta platea che comprende dipendenti stagionali, o in somministrazione del turismo e degli stabilimenti termali nel turismo o negli stabilimenti termaliai dipendenti stagionali e in somministrazione in altri settori; intermittenti; autonomi privi di partita Iva con contratti occasionali; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori dello spettacolo; iscritti fondo pensione lavoratori spettacolo.

 

Reddito di cittadinanza

Viene rifinanziato nella misura di 1 miliardo di euro, il fondo per il Reddito di Cittadinanza, al fine di tenere conto dell’aumento delle domande.

 

Reddito di emergenza

Viene rinnovato, per ulteriori tre mensilità, il Reddito di emergenza e ampliata la platea dei potenziali beneficiari.

 

Fondo terzo settore

Si incrementa di 100 milioni di euro il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore.

 

Lavoratori fragili

Il legislatore ha disposto che, sino al 30 giugno, l’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità sia equiparata al ricovero ospedaliero. I lavoratori interessati dalla disposizione sono: 1) lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992); 2) lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita. 

I periodi di assenza dal servizio dei lavoratori fragili, giustificati dalla necessità di prevenire il rischio di contagio da COVID-19, non sono computabili nel periodo di comporto. 

 

Contratti a termine

In conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all’articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

Naspi

Per le “Nuove prestazioni di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)” concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 non trova applicazione (trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione).

Salute e sicurezza

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza, il testo prevede:

  • un ulteriore finanziamento di 2,1 miliardi per l’acquisto di vaccini e di 700 milioni per l’acquisto di altri farmaci anti-COVID
  • la possibilità che aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale ricorrano allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale
  • il coinvolgimento delle farmacie nella campagna vaccinale;
  • un sostegno al personale medico e sanitario, compreso quello militare
  • la proroga al 31 maggio 2021 della possibilità di usufruire di strutture alberghiere o ricettive per ospitarvi persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

Enti territoriali

È previsto un sostegno per la flessione del gettito dovuta alla pandemia, pari a circa 1 miliardo di euro per Comuni e città metropolitane sul 2021. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome si prevede un intervento da 260 milioni e 1 miliardo per le Regioni a statuto ordinario per il rimborso delle spese sanitarie sostenute nell’anno 2020.

 

Interventi settoriali

Tra gli altri interventi settoriali, sono previsti:

  • un sostegno alle attività didattiche a distanza o integrate;
  • il rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in vigore per cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo
  • il rifinanziamento dei fondi per la funzionalità delle forze di polizia e delle forze armate
  • un sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico
  • un fondo da 200 milioni di euro per il sostegno allo sviluppo e alla produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare le patologie infettive in ambito nazionale
  • un fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo.

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