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L’articolo 1, comma 182, della legge di stabilità 2016 (208/2015) prevede che salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di euro 3.000 lordi (euro 4.000 se è previsto un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro) i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il DM 25 marzo 2016, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 186, tale disposizione agevolativa trova applicazione per il settore privato e può essere fruita da parte dei titolari di reddito di lavoro dipendente che non hanno percepito, con riferimento al periodo d’imposta precedente l’erogazione, un reddito superiore a euro 80.000 lordi.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 187, ai fini dell’applicazione della disposizione agevolativa i premi di risultato devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, per i contratti collettivi aziendali, dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Se l’azienda è priva di rappresentanza sindacale interna, può stipulare un contratto collettivo aziendale con le rappresentanze territoriali di alcune sigle sindacali locali oppure recepire unilateralmente il contratto territoriale di settore. In assenza, potrà adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori (risposta dell’Agenzia delle entrate, n. 176 del 16 marzo 2021).
L’articolo 1, comma 184, attribuisce al dipendente un’ulteriore facoltà di scelta in relazione ai premi di risultato, in quanto, accanto alla possibilità di avvalersi della tassazione sostitutiva, in luogo di quella ordinaria, viene riconosciuta anche la possibilità di scegliere se ottenere il premio in denaro o in natura.
È importante il momento della sottoscrizione dell’accordo ai fini del riconoscimento della detassazione. Tra i presupposti per la tassazione agevolata, ovvero per la conversione in beni e servizi di welfare, occorre anche, che i parametri i cui valori devono essere incrementati alla fine del periodo preso a base per la maturazione del premio non siano postumi rispetto al periodo stesso e, quindi, che in quel momento il loro valore sia incerto utilizzando gli ordinari indicatori e strumenti di analisi aziendali.
Il D.M 25 marzo 2016, all’art. 2, comma 2, elenca solo alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali che possono essere previsti dalla contrattazione aziendale o territoriale ai quali i premi devono essere commisurati. Conseguentemente spetta ai contratti collettivi di secondo livello prevedere i criteri di misurazione specifici sulla base delle caratteristiche di ciascun settore economico o azienda, così come la verifica di tali incrementi.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 78/E del 18 ottobre 2018 ha specificato che al termine del periodo previsto dal contratto, cosiddetto periodo congruo, ovvero di maturazione del premio, non è sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo congruo.
La durata del periodo congruo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso.
Il periodo congruo in epoca Covid-19
Proprio con riferimento al periodo congruo, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 270 del 20 aprile 2021, pronunciandosi in tema di regime di tassazione agevolata per premi di risultato di ammontare variabile, erogati in esecuzione di contratti aziendali, ha chiarito che la rideterminazione del periodo congruo dovuta all’emergenza epidemiologica da Covid-19, attestata nell’accordo aziendale, non osta all’applicazione del regime agevolato stesso, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è affidata all’accordo delle parti.
In sostanza, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la rideterminazione del periodo congruo in seguito all’emergenza Covid-19 non osta all’applicazione della tassazione agevolata, poiché la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti.
Il caso affrontato è quello di un’azienda il cui accordo integrativo stipulato nel 2019 aveva prescelto come indicatore il valore dell’EBITDA (nel confronto tra il dato del 2018 e quello del 2019). Nelle more del rinnovo dell’accordo per il 2020 è stato prorogato quello precedente, assumendo il confronto tra l’EBITDA del 2020 e quello del 2019, ma è poi arrivata la pandemia e con essa la legislazione emergenziale che nel caso di specie si è tradotta nel blocco totale delle attività dell’azienda specifica.
Emergeva, così, che l’EBITDA del 2020, per fattori del tutto esogeni rispetto alla gestione d’impresa, non poteva essere confrontabile con il medesimo indicatore dell’esercizio precedente. Le OO.SS. hanno allora chiesto di valutare la possibilità di apportare dei correttivi e ne è così derivata una modificazione dell’elemento assunto quale criterio di calcolo al fine, si legge nell’interpello, di “tenere conto degli impatti sul business della Società causati dalla prolungata chiusura della rete dei punti vendita”.
Quanto sopra si è tradotto nel ricalcolo dell’EBITDA del 2019 riducendolo in proporzione al numero dei giorni di sospensione dell’attività del 2020: in tal modo l’EBITDA 2019 rivisto è risultato omogeneo a quello del 2020 consentendo una realistica comparazione tra le due grandezze che ha consentito di salvaguardare il premio per i dipendenti dell’azienda.
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