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29 marzo 2022
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​Decorsi quasi due anni dall’inizio della pandemia, giunti in prossimità del termine identificato per la conclusione dello stato di emergenza, quando la speranza di tornare alla “normalità” sembrava vicina, il nostro ordinamento si è trovato a dover fronteggiare gli effetti derivanti dalla guerra in atto tra Russia e Ucraina.

In data 21 marzo 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 21 recante le misure per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina, entrato in vigore dal giorno successivo.

Tra i diversi ambiti affrontati dal provvedimento rientra anche quello relativo al sostegno alle imprese con l’introduzione, in particolar modo, di nuove disposizioni in materia di integrazione salariale

 

 

Disposizioni in materia di integrazione salariale.

L’art. 11 del DL 21/2022 ha inserito due commi all’art. 44 del d.lgs. 148/2015, 11-quinquies e 11-sexies, i quali prevedono il riconoscimento di ulteriori settimane di ammortizzatori sociali.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria

La prima novità riguarda la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), ammortizzatore sociale tipico del settore dell’industria e di alcuni specifici settori affini. 

Il nuovo comma 11-quinquies prevede che al fine di fronteggiare, nell’anno 2022, situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO (ex art. 10 d.lgs. 148/2015) viene riconosciuto un trattamento di integrazione salariale per n. 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022

Quanto sopra, però, è subordinato ad una condizione: che i datori di lavoro richiedenti abbiano raggiunto i limiti di durata previsti e individuati dal d.lgs. 148/2015. 

A questo punto, si ritengono doverose alcune riflessioni. 

Non molte aziende, ad oggi, potranno “vantare” il soddisfacimento di tale condizione. Al contrario, infatti, la maggior parte si troverà nella situazione opposta e, pertanto, rimarrà esclusa dalla possibilità di accedere alle ulteriori settimane previste dal decreto in trattazione.  

Da tale considerazione sorge, inevitabilmente, una domanda. La gran parte delle aziende che non hanno fruito del limite massimo previsto e che, in ragione della guerra, si trovano in difficoltà, a quali causali potranno ricorrere per la concessione dell’ammortizzatore sociale?

In verità, tale interrogativo può porsi anche nei confronti delle imprese che soddisfano tutti i requisiti previsti dal DL 21/2022.

La CIGO, si ricorda, interviene nelle seguenti casistiche:

  1. situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; 
  2. situazioni temporanee di mercato.

Nel dettaglio, le causali che potrebbero astrattamente considerarsi applicabili alla situazione in cui si trovano oggi gran parte delle aziende sono la mancanza/calo di commesse, la carenza di materie prime o la crisi di mercato. 

La crisi di mercato, quindi la causale legata all’andamento del mercato o del settore merceologico in cui rientra l’impresa, potrà certamente essere percorribile da alcune imprese, risolvendo il problema solo in parte. 

Peraltro, ricordiamo che le domande di integrazione salariale presentate telematicamente devono essere integrate, per ogni causale, con idonea documentazione facente prova dello stato in cui si trova l’impresa e delle difficoltà che la stessa sta incontrando. L’istruttoria effettuata dall’INPS, tuttavia, non sempre porta ad un provvedimento di accoglimento della domanda (anzi, di questi tempi risulta sempre più difficile). 

Altra tematica da valutare potrebbe essere connessa alla compresenza di alcuni fattori quali la indiscutibile possibilità di produrre (in quanto, ad esempio, gli ordinativi sono già in portafoglio) e la contestuale non convenienza nel farlo (magari legata all’aumento delle spese energetiche). In effetti il costo della produzione (legato a energia, gas, ecc.) può infatti diventare talmente elevato da rendere controproducente per un’impresa proseguire l’attività produttiva, vedendo diminuire l’eventuale profitto conseguibile. 

Quali possibilità per queste aziende? L’auspicio è che, stante l’assenza di un intervento normativo ad hoc (e che ben avrebbe potuto trovare accoglimento nel decreto in parola) l’INPS riveda, con propria circolare, le modalità di “adeguamento” delle cause integrabili ad oggi utilizzabili (ed istituite nel 2016).

Fondo integrazione salariale

La seconda novità riguarda, invece, le sole aziende, destinatarie del Fondo di integrazione salariale, aventi fino a 15 dipendenti e inquadrate nei codici ATECO di cui all’Allegato 1 del decreto. 

Tali aziende possono fruire di un ulteriore periodo di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. 

La condizione, anche in questo caso, è che i medesimi datori di lavoro richiedenti abbiano completamente esaurito i limiti di durata delle prestazioni riconosciute dal d.lgs. 148/2015. 

Di seguito i settori e i codici ATECO interessati:

TURISMO
  • Alloggio (codici ATECO o 55.10 e 55.20)
  • Agenzie e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
    Stabilimenti termali (codici ATECO 96.04.20)
RISTORAZIONE
  • Ristorazione su treni e navi (codici ATECO 56.10.5)
ATTIVITÀ RICREATIVE
  • Sale giochi e biliardi (codici ATECO 93.29.3)
  • Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ATECO 93.29.9)
  • Musei (codici ATECO 91.02 e 91.03)
  • Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua (codici ATECO 52.22.09)
  • Attività di distribuzione cinematografica, di video e di | |programmi televisivi (codici ATECO 59.13.00)
  • Attività di proiezione cinematografica. (codici ATECO 59.14.00)
  • Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ATECO 93.21)

 

Il limite dimensionale e i codici ATECO individuati dalla norma ne restringono di molto il campo di applicazione, escludendo numerosissime imprese operanti in contesti che, a causa della guerra, risentono del minore afflusso di clientela. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, a quelle catene di ristorazione o ai parchi divertimento (aventi alle proprie dipendenze ben più di 15 dipendenti) che in ragione dello sconforto determinato dalla guerra risentiranno della forte riduzione del turismo. 

Esonero dal pagamento del contributo addizionale

Gli effetti della guerra in atto tra Russia e Ucraina e l’aumento dei prezzi di alcune materie prime hanno interessato in particolar modo le imprese siderurgiche, dell’automotive, del legno, della ceramica e dell’agroindustria. Questi, infatti, i settori maggiormente colpiti dalla crisi energetica e dalle difficoltà di reperire le materie prime necessarie ai processi di produzione. 

Per sostenere tali imprese, il decreto in trattazione è intervenuto esonerando le stesse dal pagamento del contributo addizionale. Nello specifico, sono esonerati i datori di lavoro con codice ATECO indicato nell’Allegato A del decreto in esame, che a decorrere dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022 sospendono o riducono l’attività lavorativa:

SIDERURGIA
  • CH 24.1 Siderurgia – Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghe
LEGNO
  • AA 02.20 Legno grezzo
  • CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
CERAMICA
  • CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti
  • CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
  • CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica 
  • CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica 
  • CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale
  • CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
AUTOMOTIVE
  • CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli
  • CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 
  • CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
AGROINDUSTRIA
(mais, concimi, grano tenero)
  • CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali)
  • CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais
  • CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost)
  • AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)

 

Al netto di questo, non si capisce per quale motivo non si sia voluto dare un riconoscimento giuridico positivo e sostanziale al conflitto in trattazione. Si rischia, con il decreto 21/2022, di concedere integrazioni e riduzioni che non possono essere concretamente fruiti, dato che la reale esigenza sia dell’industria che del turismo è rappresentata dalla facilità di accesso a quanto già previsto dal d.lgs 148/2015: obbiettivo raggiungibile se la guerra (ed il covid, sia chiaro) venissero istituti come causali di accesso alle integrazioni.

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