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Al fine di sostenere la ripresa dell’attività lavorativa delle lavoratrici madri, il legislatore ha introdotto, all’art. 1, comma 137, della Legge di Bilancio 2022, un apposito esonero contributivo. Nello specifico il citato disposto normativo sanciva che: “in via sperimentale, per l’anno 2022, è riconosciuto nella misura del 50 per cento l’esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro”.
Tuttavia, seppure tale disposizione sia entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, le istruzioni operative, recanti le modalità applicative della stessa, si sono fatte attendere e non poco considerando. Con circolare n. 102 pubblicata il 19 settembre 2022, l’Inps ha finalmente reso operativo tale esonero, fornendo in contemporanea le istruzioni per l’accesso al suddetto beneficio.
Vediamone quindi di seguito i dettagli applicativi.
A chi spetta l’esonero?
Come anticipato nell’introduzione del presente articolo, l’esonero in questione si applica alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, pertanto, trattandosi di agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa, non rientra nella nozione di aiuti di stato.
A livello soggettivo, possono accedere al beneficio previsto, consistente appunto in una riduzione dei contributi previdenziali, le lavoratrici madri che:
- risultino dipendenti nell’ambito di un rapporto di lavoro privato, anche agricolo;
- rientrino effettivamente al lavoro entro la data del 31 dicembre 2022, successivamente alla fruizione del congedo obbligatorio di maternità;
- siano titolari di un rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato – inclusi part-time, apprendistato (qualsiasi tipologia), lavoro domestico e lavoro intermittente;
- siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato instaurato in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa ai sensi della L.142/2001.;
- siano titolari di un rapporto di somministrazione.
A quanto ammonta l'esonero?
Ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero viene riconosciuto in misura pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice per una durata massima di 12 mensilità. Questo periodo si intende decorrente dal mese in cui si è verificato il rientro della lavoratrice madre nel posto di lavoro.
Da quando la fruizione?
L’esonero contributivo viene riconosciuto alla lavoratrice in coincidenza con il rientro effettivo sul posto di lavoro, a patto che ciò avvenga prima del 31 dicembre 2022. Il tutto a condizione che la lavoratrice abbia fruito del congedo obbligatorio di maternità.
Ne conviene che tale beneficio si considera spettante anche:
- al termine della fruizione dell’astensione facoltativa successiva al congedo obbligatorio;
- al rientro della lavoratrice madre dal periodo di interdizione post partum di cui all’art.17 del TU in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Quale il rapporto con le altre agevolazioni?
L’esonero è cumulabile con l’esonero dello 0,8% e 1,2% sulla scorta dei dettami del Decreto Aiuti bis. Pertanto, laddove ricorrano i presupposti di tali misure la quota di contribuzione potrà essere ridotta del 50% e sulla quota di contribuzione residua potranno essere applicate le ulteriori riduzioni.
Inoltre, trattandosi di esonero sulla contribuzione previdenziale a carico della lavoratrice madre, l’esonero in trattazione si intende cumulabile con le riduzioni contributive vigenti applicabili alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.
Come si presenta la domanda?
Sulla base delle disposizioni dell’INPS, alle lavoratrici non è richiesto alcun adempimento aggiuntivo per la fruizione del beneficio. Sarà il datore di lavoro che, ai fini dell’esonero in esame, dovrà effettuare richiesta di attribuzione del codice 0U, formulando apposita richiesta tramite il cassetto previdenziale.
L’istanza dovrà essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende beneficiare di tale esonero. Il codice 0U dovrà essere attribuito a decorrere dal mese di rientro e per tutta la durata dei 12 mesi. L’istituto, previa verifica dei requisiti di accesso al beneficio, attribuirà il codice di autorizzazione alla posizione contributiva a decorrere dal mese di rientro della lavoratrice.
Dal medesimo periodo, il flusso Uniemens dovrà essere valorizzato nell’elemento “InfAggcausaliContrib”.
La valorizzazione di tale elemento nel campo “AnnoMeseRif” con riferimento ai mesi pregressi può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei 3 mesi successivi a quelli di pubblicazione della presente circolare.
In conclusione
Nonostante le istruzioni pubblicate dall’istituto risultino chiare nel definire tempi e modalità per l’accesso al beneficio, si rilevano alcune incongruenze operative in merito alla decorrenza dell’esonero.
Nello specifico la circolare afferma che le lavoratrici madri possono accedere al beneficio “al rientro dal congedo di maternità” pertanto sembra evidente che l’esonero possa essere fruito terminato il periodo protetto. Tuttavia, più di una sede Inps al momento della richiesta per l’attribuzione dell’apposito codice ha affermato che l’esonero spetta al rientro effettivo della lavoratrice in azienda, intendendosi quindi dal momento in cui la lavoratrice torna effettivamente a svolgere l’attività lavorativa.
Pertanto si attendono ulteriori chiarimenti da parte dell’istituto circa la corretta fruizione del beneficio.
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